Sez. L, Sentenza n. 10437 del 08/08/2000 (Rv. 539322 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA | Ritardo nel pagamento dei contributi - Inosservanza da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto contrattuale - Configurabilità - Conseguenze - Diritto di rivalsa del datore di lavoro nei confronti del lavoratore per la quota di contributi a carico di quest'ultimo - Insussistenza - Mancata esclusione esplicita di tale diritto da parte dell'art. 23 della legge n. 218 del 1952 - Ininfluenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA
Il ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali trae origine dall'inosservanza, da parte del datore di lavoro, dei principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto contrattuale, è, quindi, da escludere che questi, pagati i contributi, abbia diritto di rivalersi nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo. Nè può valere in contrario la circostanza che l'art. 23 della legge n. 218 del 1952, nello stabilire che in caso di ritardo nel pagamento dei contributi il datore di lavoro è tenuto anche per la quota a carico del lavoratore, non abbia esplicitamente escluso la suddetta rivalsa, in quanto dai summenzionati principi si desume che il datore di lavoro non può, a causa della sua inadempienza, procrastinare il periodo di paga neppure ai fini della trattenuta della quota dei contributi a carico del lavoratore, prevista dal secondo comma del citato art. 23 della legge n. 218 del 1952.
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)