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Sez. L, Sentenza n. 5916 del 12/06/1998 (Rv. 516450 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA | Rapporto di lavoro configurato come autonomo per unilaterale iniziativa del datore di lavoro - Accertamento giudiziale della subordinazione lavorativa - Contributi previdenziali - Quota a carico del lavoratore - Diritto di rivalsa del datore - Esclusione - Fondamento - Inosservanza da parte del datore di lavoro del principio di buona fede e correttezza nella instaurazione e nello svolgimento del rapporto contrattuale - Rilevanza.
Stato
decisa il 1998-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516450-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA

Quando in un rapporto apparentemente configurato per volontà del datore di lavoro come rapporto di lavoro autonomo, venga giudizialmente riconosciuta la sussistenza della subordinazione lavorativa (come, in specie, nel rapporto dei lettori di lingua straniera con le Università) il ritardo nel pagamento dei relativi contributi previdenziali trae origine dall'inosservanza da parte del datore di lavoro del principio di buona fede e correttezza nella instaurazione e nello svolgimento del rapporto contrattuale, restando quindi escluso che questi, pagati i contributi e le relative somme aggiuntive, abbia diritto di rivalersi nei confronti del lavoratore per la quota a suo carico di quest'ultimo, a nulla rilevando che in tale ipotesi la rivalsa non sia esplicitamente esclusa dall'art. 23 della legge 4 aprile 1952 n. 218, il quale in caso di ritardo nel pagamento dei contributi considera il datore di lavoro tenuto anche per la quota a carico del lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)