Sez. 3, Sentenza n. 4432 del 10/04/1997 Ud. (dep. 13/05/1997) Rv. 208030 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Verbale di constatazione - Natura di documento ricognitivo amministrativo - Possibilità di acquisizione ed utilizzazione - Limiti.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Il processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza o dai funzionari degli Uffici Finanziari, rientra nella categoria dei documenti extraprocessuali ricognitivi di natura amministrativa (art. 234 cod. proc. pen.). Non è, infatti, un atto processuale, poiché non è previsto dal codice di rito o dalle norme di attuazione (art. 207); né può essere qualificato quale "particolare modalità di inoltro della notizia di reato" (art. 221 citate disp. att.), in quanto i connotati di quest'ultima sono diversi. Nel momento in cui emergono indizi di reato, e non meri sospetti, occorre, però, procedere secondo le modalità prescritte dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. Ne deriva che la parte di documento, compilata prima dell'insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito.
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 24, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 207, Legge 28/05/1931 num. 601 art. 207, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 220, Legge 28/05/1931 num. 601 art. 220, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 221, Legge 28/05/1931 num. 601 art. 221, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 223, Legge 28/05/1931 num. 601 art. 223, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 234, Legge 28/05/1931 num. 601 art. 234
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)