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Sez. 3, Sentenza n. 6881 del 18/11/2008 Ud. (dep. 18/02/2009) Rv. 242523 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Verbale di constatazione della guardia di finanza - Prova documentale - Utilizzazione processuale - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242523-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE

Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale; tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., giacchè altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)