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Sez. 3, Sentenza n. 1863 del 21/02/1995 (Rv. 490559 - 01)

CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA | Conversione in affitto del contratto di mezzadria - Domanda giudiziale - Legittimazione a contraddire - Soggetto legittimato passivo - Concedente - Qualità di proprietario o usufruttuario del fondo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490559-01

CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA

La legittimazione a contraddire la domanda di conversione della mezzadria in affitto, trattandosi di azione contrattuale, spetta al concedente, anche se questo non è proprietario o usufruttuario del fondo ma solo affittuario, salvo il diritto del proprietario (o dell'usufruttuario) di tutelare i propri interessi facendo valere nel termine di quattro mesi dalla conversione (art. 21) la nullità del subaffitto.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)