Sez. L, Sentenza n. 452 del 18/01/1983 (Rv. 425240 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - INDENNITÀ - DI ANZIANITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - GRATIFICAZIONI - "GRATIFICHE" - CARATTERE INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - INDENNITÀ - DI ANZIANITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - GRATIFICAZIONI - "GRATIFICHE" - CARATTERE INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Agli effetti dell'art. 2121 cod. civ., che ha inteso assicurare al lavoratore un'indennità di anzianità commisurata alla retribuzione effettivamente percepita, hanno carattere integrativo della retribuzione anche le "gratifiche" (nella specie, gratifica di bilancio o cosiddetto maggiolina), quando siano corrisposte in modo continuativo e in misura determinata o determinabile, sempreché non dipendano dal mero arbitrio del datore di lavoro, con la precisazione, a tale riguardo, che la continuità della erogazione integra una presunzione dell'obbligatorietà della medesima.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)