Sez. L, Sentenza n. 5256 del 25/10/1985 (Rv. 442536 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - CRITERI - EROGAZIONI CONTINUATIVE, DETERMINATE O DETERMINABILI, E DI CARATTERE OBBLIGATORIO - RILEVANZA - EROGAZIONE STABILITA PER PARTICOLARI MERITI O RENDIMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI - COMPUTO DI TALE EROGAZIONE NELLA RETRIBUZIONE MENSILE PRESA COME BASE DI CALCOLO PER I COSIDDETTI EMOLUMENTI INDIRETTI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COMPUTABILITÀ DELLA GRATIFICA DI BILANCIO NELLA BASE DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER I DIRIGENTI DELLE CASSE DI RISPARMIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - CRITERI - EROGAZIONI CONTINUATIVE, DETERMINATE O DETERMINABILI, E DI CARATTERE OBBLIGATORIO - RILEVANZA - EROGAZIONE STABILITA PER PARTICOLARI MERITI O RENDIMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI - COMPUTO DI TALE EROGAZIONE NELLA RETRIBUZIONE MENSILE PRESA COME BASE DI CALCOLO PER I COSIDDETTI EMOLUMENTI INDIRETTI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COMPUTABILITÀ DELLA GRATIFICA DI BILANCIO NELLA BASE DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER I DIRIGENTI DELLE CASSE DI RISPARMIO.*
Perché un'erogazione patrimoniale del datore di lavoro ai suoi dipendenti possa considerarsi - quale ne sia la sua denominazione - come facente parte della retribuzione a norma e per gli effetti di cui all'art. 2121 cod. civ., è necessario e sufficiente che essa abbia carattere continuativo, che sia determinata o determinabile nel suo ammontare ed infine che abbia carattere di compenso obbligatorio. In particolare l'obbligatorietà, se da una parte va esclusa quando l'erogazione sia stabilita in considerazione di un rendimento superiore al normale ovvero di altri particolari meriti del lavoratore da apprezzarsi discrezionalmente dallo stesso datore di lavoro, d'altra parte può dedursi indirettamente dall'inclusione - prevista dal contratto collettivo - di tale erogazione nella retribuzione mensile presa come base di calcolo per la Determinazione dei cosiddetti emolumenti indiretti. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva negato la computabilità della gratifica di bilancio - prevista dall'art. 96 CCNL 6 febbraio 1975 per i dirigenti delle casse di risparmio - nella base di calcolo dell'indennità di anzianità senza tener conto che l'art. 112 comprendeva in essa tutti gli emolumenti che non fossero esclusi dal computo della analoga indennità dovuta al personale impiegatizio, tra cui rientrava la gratifica di bilancio). (V 452/83, mass n 425240; (V 3649/82, mass n 421618; (Conf 1828/79, mass n 398204; (Conf 2228/74, mass n 370600).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 06/02/1975 num. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)