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Sez. 6, Sentenza n. 41113 del 18/09/2013 Cc. (dep. 04/10/2013) Rv. 256137 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE | Art. 31, legge n. 646 del 1992 - Reato di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali - Art. 7, comma primo, lett. b), della legge n. 136 del 2010 - Ampliamento dei reati presupposto - Conseguenze - Configurabilità del reato anche per i condannati prima dell'entrata in vigore della legge n. 136 cit. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256137-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE

Non è configurabile il delitto di omessa comunicazione delle variazioni del proprio patrimonio, di cui all'art. 31 della legge n. 646 del 1982, quando la condanna per il delitto da cui ha tratto causa l'obbligo medesimo concerna uno dei reati introdotti ex novo dall'art. 7, comma primo, lett. b) della legge n. 136 del 2010 e sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della l. n. 136 cit., essendo, invece, irrilevante che i beni e le disponibilità oggetto dell'omessa comunicazione siano entrati nel patrimonio del condannato per il delitto presupposto, in data successiva alla predetta normativa del 2010. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il reato in esame nei confronti di un soggetto condannato nel 2009 per il reato di cui all'art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006, relativamente a disponibilità patrimoniali acquisite nel 2011).

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST., Legge 13/09/2010 num. 136 art. 7 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)