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Sez. 6, Sentenza n. 37114 del 06/06/2012 Cc. (dep. 26/09/2012) Rv. 253538 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE | Art. 31, legge n. 646 del 1992 - Reato di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali - Art. 7, comma 1), lett. b), della legge n. 136 del 2010 - Ampliamento dei reati presupposto - - Conseguenze - Configurabilità del reato anche per i condannati prima dell'entrata in vigore della legge n. 136 cit - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253538-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE

È configurabile il delitto di omessa comunicazione delle variazioni del proprio patrimonio, di cui all'art. 31 della legge n. 646 del 1982, anche quando la condanna per il delitto presupposto, da cui origina l'obbligo, riguardi uno dei reati introdotti ex novo dall'art. 7 comma 1), lett. b), legge n. 136 del 2010 (che ha integralmente sostituito il comma primo dell'art. 30 della legge n. 646 del 1982) e sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 136 medesima purché i beni e le disponibilità, oggetto dell'omessa comunicazione, siano entrati nel patrimonio del soggetto in data successiva. (Nella specie, la Corte ha riconosciuto la sussistenza del reato nel caso di soggetto condannato per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 con sentenza divenuta irrevocabile nel 2006 con riferimento a beni entrati nel patrimonio nel 2011).

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST., Legge 13/08/2010 num. 136 art. 7 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)