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Sez. 2, Sentenza n. 2123 del 24/06/1968 (Rv. 334289 - 01)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ONORARI - TARIFFA APPROVATA CON LA LEGGE N. 144 DEL 1949 - VALORE SUPPLETIVO - DEROGA CONVENZIONALE - PREVALENZA.*
Stato
decisa il 1968-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334289-01

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ONORARI - TARIFFA APPROVATA CON LA LEGGE N. 144 DEL 1949 - VALORE SUPPLETIVO - DEROGA CONVENZIONALE - PREVALENZA.*

La tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei Geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e obbligatoria in tema di prestazioni professionali nell'ambito interno dell'ordine e qualsiasi infrazione in proposito determina solo una sanzione di carattere disciplinare a carico del professionista inosservante. Non esiste, invece, nella legge stessa, alcuna disposizione che dichiari, rispetto all'ambito esterno, l'inderogabilita della tariffa e che sancisca, quindi, la nullita del patto contrario ai minimi tariffari, per cui deve affermarsi che, per le prestazioni professionali dei Geometri, la tariffa degli onorari, approvata con la citata legge n. 144 del 1949, ha valore suppletivo rispetto all'autonomia contrattuale delle parti, e che la Determinazione convenzionale del compenso e prevalente rispetto alle previsioni della tariffa. (V. N. 689-66, mass. N. 321377 n. 1475-65).*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 144 art. 2, Legge 02/03/1949 num. 144 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)