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Sez. 1, Sentenza n. 689 del 11/03/1966 (Rv. 321377 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1966-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321377-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il primo comma dell'art. 2233 cod.civ. - il quale dispone che il compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non e convenuto dalle parti e se non puo essere stabilito secondo le tariffe e gli Usi, e determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene - pone una gerarchia di carattere preferenziale fra i vari criteri di liquidazione del compenso - a- in primo luogo, la convenzione che sia intervenuta in proposito tra le parti. B- in Mancanza di convenzione, le tariffe o gli Usi. Ove manchino pure le tariffe e gli Usi, la Determinazione del giudice, il quale deve sentire il parere dell'associazione professionale, che peraltro non e vincolante. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)