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Sez. 3, Sentenza n. 4564 del 07/12/1976 (Rv. 383294 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DI GARANZIA DELL'ASSICURATORE - ACCERTAMENTO DEI RELATIVI PRESUPPOSTI - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELL'EVENTO DANNOSO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383294-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DI GARANZIA DELL'ASSICURATORE - ACCERTAMENTO DEI RELATIVI PRESUPPOSTI - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELL'EVENTO DANNOSO - NECESSITA.*

Il diritto al pagamento dell'indennita a favore dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore, nell'ipotesi di Assicurazione contro i danni, trae la sua origine dal fatto dannoso e non dalla richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato, la quale ha soltanto la funzione di mettere in moto il procedimento per la realizzazione del suo diritto (preesistente), cui corrisponde il debito di responsabilita dell'assicurato, autore del danno. Pertanto e al momento del verificarsi dell'evento dannoso che occorre far riferimento per accertare la sussistenza dei presupposti della obbligazione di garanzia dell'assicuratore. (nella specie, una clausola della polizza di Assicurazione contro i danni derivanti dalla circolazione degli autoveicoli escludeva la copertura assicurativa per i danni arrecati agli ascendenti e ai discendenti dell'assicurato. Deceduti in un incidente stradale sia l'assicurato che il suocero di lui, l'attrice moglie di quest'ultimo aveva richiesto il risarcimento dei danni agli eredi dell'assicurato, e cioe ai propri nipoti in linea retta, i quali avevano chiamato in garanzia la societa di Assicurazione. La suprema Corte respingendo il ricorso dell'assicuratore, la cui eccezione sulla base della clausola summenzionata era stata disattesa dalla Corte del merito, ha osservato che doveva ritenersi irrilevante che la domanda di risarcimento fosse stata proposta in concreto contro gli eredi dello assicurato, verso, il quale sussisteva un mero rapporto di affinita).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)