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Sez. 3, Sentenza n. 5624 del 15/03/2005 (Rv. 581723 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE | Contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola cosiddetto "a richiesta fatta" ("claims made") - Ipotesi tipica "ex" art. 1917 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Contratto atipico ai sensi dell'art. 1322 cod. civ. - Liceità - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Obbligazione di garanzia dell'assicuratore - Richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato fatta in un momento anche successivo al tempo di efficacia del contratto e non solo nel periodo di "efficacia cronologica" del medesimo - Ammissibilità - Natura vessatoria della clausola - Configurabilità - Condizioni - Accertamento del giudice di merito.
Stato
decisa il 2005-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581723-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola cosiddetto "a richiesta fatta" ("claims made") non rientra nella fattispecie tipica prevista dall'art. 1917 cod. civ., ma costituisce un contratto atipico, generalmente lecito "ex" art. 1322 cod. civ., giacché, del suindicato art. 1917, l'art. 1932 cod. civ. prevede l'inderogabilità' - se non in senso più favorevole all'assicurato - del terzo e del quarto comma, ma non anche del primo, in base al quale l'assicuratore assume l'obbligo di tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo in conseguenza di tutti i fatti (o sinistri) accaduti durante il tempo dell'assicurazione di cui il medesimo deve rispondere civilmente, per i quali la connessa richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato sia fatta in un momento anche successivo al tempo di efficacia del contratto, e non solo nel periodo di "efficacia cronologica" del medesimo, come si desume da un'interpretazione sistematica che tenga conto anche del tenore degli artt. 1917, 1913 e 1914 cod. civ., i quali individuano l'insorgenza della responsabilità civile nel fatto accaduto. Nè, al riguardo, assume rilievo l'art. 2952 cod. civ., recante il riferimento alla richiesta di risarcimento fatta dal danneggiato all'assicurato o alla circostanza che sia stata promossa l'azione, trattandosi di norma con differente oggetto e diversa "ratio", volta solamente a stabilire la decorrenza del termine di prescrizione dei diritti dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore. Infine, spetta al giudice di merito accertare, caso per caso, se la clausola "a richiesta fatta", riducendo l'ambito oggettivo della responsabilità dell'assicuratore, fissato dall'art. 1917 cod. civ., configuri una clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1914, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)