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Sez. L, Sentenza n. 3247 del 17/03/1992 (Rv. 476299 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la tubercolosi - In genere | Termine quinquennale per la proposizione dell'azione giudiziaria - Natura decadenziale - Decorso del termine - Impedimento per effetto della proposizione della domanda giudiziale ed estinzione del processo - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476299-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la tubercolosi - In genere

Il termine quinquennale, entro cui, ai sensi dell'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, deve essere proposta l'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni a carico dell'assicurazione contro la tubercolosi, è termine procedimentale di natura decadenziale (come quello decennale previsto dal secondo comma dello stesso articolo) ed il decorso di esso (come quello del più lungo termine decennale) non è impedito dalla proposizione della domanda giudiziale quando il relativo processo sia estinto.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 14/12/1970 num. 1088 art. 1, Legge 14/12/1970 num. 1088 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)