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Sez. 1, Sentenza n. 3505 del 14/04/1994 (Rv. 486179 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Estinzione del processo - Decadenza ex art. 19 della legge 865 del 1971 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486179-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

La domanda giudiziale, allorché l'atto richiesto per impedire la decadenza consiste nella proposizione di una azione, non è idonea ad impedire la decadenza dal diritto dedotto in giudizio allorquando, pur essendo stata proposta tempestivamente, essa sia divenuta inefficace per essersi, nelle more del giudizio e dopo la scadenza del termine decadenziale, verificata l'estinzione del processo. Ne consegue che la pur tempestiva proposizione della opposizione, avverso la determinazione della indennità di espropriazione, non è impeditiva della decadenza comminata per la suddetta azione, dall'art. 19 della legge 865 del 1971, allorquando, dopo la scadenza del termine decadenziale ivi previsto, si è determinata l'inefficacia dell'atto di opposizione per l'estinzione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2966, Cod. Civ. art. 2967, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)