Sez. L, Sentenza n. 3335 del 14/05/1983 (Rv. 428233 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - MOTIVO ILLECITO - NULLITÀ IN SEDE GIURISDIZIONALE - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - MOTIVO ILLECITO - NULLITÀ IN SEDE GIURISDIZIONALE - CONFIGURABILITÀ.*
Nel caso di assunzione in prova, la discrezionalità dello imprenditore si esplica nella valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore, cosicché il lavoratore stesso, il quale dimostri il positivo superamento dell'esperimento nonché l'imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito, ben può eccepirne e dedurne la nullità in Sede giurisdizionale. (V 189/80, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)