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Sez. L, Sentenza n. 3335 del 14/05/1983 (Rv. 428233 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - MOTIVO ILLECITO - NULLITÀ IN SEDE GIURISDIZIONALE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428233-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - MOTIVO ILLECITO - NULLITÀ IN SEDE GIURISDIZIONALE - CONFIGURABILITÀ.*

Nel caso di assunzione in prova, la discrezionalità dello imprenditore si esplica nella valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore, cosicché il lavoratore stesso, il quale dimostri il positivo superamento dell'esperimento nonché l'imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito, ben può eccepirne e dedurne la nullità in Sede giurisdizionale. (V 189/80, Corte cost.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)