Sez. L, Sentenza n. 913 del 06/02/1984 (Rv. 433107 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - POTERI DISCREZIONALI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - ESECUZIONE E DEDUZIONE DELLA NULLITÀ DEL RECESSO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - POTERI DISCREZIONALI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - ESECUZIONE E DEDUZIONE DELLA NULLITÀ DEL RECESSO - CONDIZIONI.*
A norma dell'art. 2096 cod. civ. e dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604, il rapporto di lavoro subordinato, costituito con patto di prova, è sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina sui licenziamenti individuali ed è caratterizzato da un potere di recesso dal datore di lavoro, la cui discrezionalità - avverandosi la condizione sospensiva potestativa cui è sottoposto il negozio di assunzione - si esplica senza Obbligo di fornire al lavoratore alcuna motivazione, neppure in caso di contestazione, sulla valutazione della capacità e del comportamento professionale del medesimo. Peraltro - pur se l'Esercizio del potere di recesso è consentito (ad entrambe le parti) in ogni momento, e cioè non solo al termine ma anche nel corso del periodo di prova, salvo che questa sia stata stabilita per un tempo minimo necessario - la discrezionalità del datore di lavoro non è assoluta, ma deve essere coerente con la causa del patto, sicché il lavoratore, che dimostri il positivo superamento dell'esperimento nonché la imputabilità del recesso ad un motivo estraneo e, quindi, illecito, può eccepire e dedurre la nullità di tale recesso in Sede giurisdizionale. (V 3702/83, mass n 428607; (V 3335/83, mass n 428233; (V 3364/82, mass n 421342; (V 2217/77, mass n 385939; (V 2737/72, mass n 360413).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)