diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10035 del 10/07/2002 (Rv. 555647 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Arbitrato rituale - Impugnazione per nullità ex artt. 827 ss. cod. proc. civ. - Ammissibilità - Arbitrato irrituale - Impugnazione per nullità - Esclusione - Rimedi esperibili - Azione ordinaria per eventuali vizi del negozio - Ammissibilità - Fattispecie relativa ad arbitrato irrituale successivo alla entrata in vigore della legge n. 25 del 1994 e anteriore alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 387 del 1998.
Stato
decisa il 2002-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555647-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE

L'impugnazione per nullità di un lodo dinanzi alla Corte d'appello può essere proposta, ai sensi degli articoli 827 e seguenti cod. proc. civ. (dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 25 del 1994 e prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 387 del 1998), soltanto con riferimento agli arbitrati rituali, mentre, in caso di arbitrato irritale, l'impugnazione predetta è inammissibile, essendo legittimamente esperibile solo l'azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5, Legge 05/01/1994 num. 25, Decreto Legisl. 29/10/1998 num. 387 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)