Sez. L, Sentenza n. 3711 del 03/07/1979 (Rv. 400129 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - OMISSIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO RELATIVO - POSIZIONE DELLE PARTI - ONERI A CARICO DELL'OPPONENTE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - OMISSIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO RELATIVO - POSIZIONE DELLE PARTI - ONERI A CARICO DELL'OPPONENTE.*
Nel procedimento d'ingiunzione fiscale o amministrativa, quale previsto dal RD 14 aprile 1910 n 639 o da altre leggi speciali, data la presunzione di legittimita, che assiste il provvedimento di ingiunzione emesso dall'istituto (nella specie, l'Inail) che l'ha intimato, la posizione delle parti differisce da quella che si determina nel procedimento di opposizione ad ordinario decreto ingiuntivo, perche nel giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa e l'opponente che viene ad assumere la veste di attore, e, come incombe allo stesso l'Onere di provare l'insussistenza o l'infondatezza del credito a lui imputabile, cosi gli compete anche l'Onere dell'esperimento della procedura amministrativa, che sia obbligatoria in relazione all'oggetto dell'ingiunzione (premi assicurativi dell'Inail). (V 3000/67, mass n 330711; (V 4043/56; (V 1079/55).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 1, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)