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Sez. 2, Sentenza n. 3801 del 22/11/1968 (Rv. 337215 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - DIFESA DEL DEBITORE, CONVENUTO IN GIUDIZIO, FONDATA SULL'ESISTENZA D'UN SUO CREDITO NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - PROPOSIZIONE DI UNA MERA ECCEZIONE O DI UNA DOMANDA RICONVENZIONALE - CREDITO DI NON FACILE LIQUIDAZIONE - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1968-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337215-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - DIFESA DEL DEBITORE, CONVENUTO IN GIUDIZIO, FONDATA SULL'ESISTENZA D'UN SUO CREDITO NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - PROPOSIZIONE DI UNA MERA ECCEZIONE O DI UNA DOMANDA RICONVENZIONALE - CREDITO DI NON FACILE LIQUIDAZIONE - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*

Il convenuto puo opporre all'attore un proprio credito sia mediante una mera eccezione, diretta semplicemente a paralizzare la pretesa avversaria grazie all'istituto della compensazione, sia, ove ne ricorrano i presupposti, mediante una vera e propria domanda riconvenzionale, a seguito della quale la compensazione potra eventualmente profilarsi come conseguenza delle congiunte pronunzie sulle rispettive domande dell'attore e del convenuto. In codesta seconda ipotesi, se il credito del convenuto non e di pronta e facile liquidazione, non puo applicarsi il principio desunto dal secondo comma dell'art. 1243 cod. civ., relativo all'eccezione di compensazione ma il giudice dopo aver provveduto sulla domanda principale, e tenuto a provvedere altresi, per il disposto degli artt. 36 e 112 cod. proc. civ., su quella riconvenzionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)