Sez. 1, Sentenza n. 5620 del 16/09/1986 (Rv. 448109 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CREDITO DI NON FACILE E PRONTA LIQUIDAZIONE POSTO A FONDAMENTO DI DOMANDA RICONVENZIONALE DI CONDANNA - ACCERTAMENTO DELLA SUA ESISTENZA - OBBLIGATORIETÀ - ART. 1243, COMMA SECONDO, COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CREDITO DI NON FACILE E PRONTA LIQUIDAZIONE POSTO A FONDAMENTO DI DOMANDA RICONVENZIONALE DI CONDANNA - ACCERTAMENTO DELLA SUA ESISTENZA - OBBLIGATORIETÀ - ART. 1243, COMMA SECONDO, COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Il convenuto per il pagamento di un debito può opporre all'attore un proprio credito sia mediante una mera eccezione, diretta semplicemente a paralizzare la pretesa avversaria grazie allo istituto della compensazione, sia, ove ne ricorrano i presupposti, mediante una vera e propria domanda riconvenzionale, a seguito della quale la compensazione potrà eventualmente profilarsi come conseguenza delle congiunte pronunzie sulle rispettive domande dell'attore e del convenuto. In questa seconda ipotesi, se la domanda riconvenzionale non è di pronta e facile liquidazione, non può applicarsi il principio desunto dal secondo comma dell'art. 1243 cod. civ., relativo all'eccezione di compensazione ed ai rispettivi limiti di operatività, ma il giudice, dopo aver statuito sulla domanda principale, è tenuto altresì a provvedere a norma degli artt. 36 e 112 sul credito domandato in via riconvenzionale, ancorché con decisione non definitiva sull'an debeatur e l'ulteriore giudizio per la Determinazione della relativa entità. (V 5828/82, mass n 423580; (V 3801/68, mass n 337215).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)