Sez. 3, Sentenza n. 5795 del 18/12/2007 Ud. (dep. 06/02/2008) Rv. 238990 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Sottrazione all'imposta di consumo di oli lubrificanti non destinati ad uso carburante o riscaldamento - Reato di cui all'art. 40 D.Lgs. n. 504 del 1995 - Depenalizzazione - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, non è più soggetta a sanzione la condotta consistente nella sottrazione all'imposta di consumo di oli lubrificanti non destinati ad essere utilizzati come carburanti o combustibili, prima prevista come reato dall'art. 40, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, in quanto tale imposta è stata soppressa dall'art. 6, comma primo, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 (conv.con modd., in L. 27 febbraio 2002, n. 16), con espressa abrogazione delle "relative sanzioni penali ed amministrative". (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che l'imposta in questione non è stata sostituita dal cosiddetto contributo di riciclaggio e risanamento ambientale, in quanto si tratta di imposte di natura diversa).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 40 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 62 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 19/10/1992 num. 81, Direttive del Consiglio CEE 19/10/1992 num. 81 art. 8, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 28/12/2001 num. 452, Decreto Legge 28/12/2001 num. 452 art. 6, Decreto Legge 28/12/2001 num. 452 art. 7, Legge 27/02/2002 num. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)