Sez. 3, Sentenza n. 9588 del 15/06/2000 Ud. (dep. 11/09/2000) Rv. 217858 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI | Reato di cui all'art. 23 del R.D.L. n. 334 del 1939 - Continuità normativa con il reato di cui all'art. 40 D.Lgs n. 504 del 1995 - Sussistenza.
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI
Sussiste continuità normativa - valutabile, dopo l'abrogazione del principio di ultrattività penale in materia tributaria (art. 24, comma 1, D.Lgs n. 507 del 1999) alla luce dell'art. 2 cod. pen. - tra le ipotesi di reato previste dagli articoli 23 e 23 bis del R.D.L. n. 334 del 1939 ed il reato previsto dall'art. 40 del D.Lgs 26 ottobre 1995 n. 504 (sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali) in quanto il fatto punito dalla previgente normativa, costituito dalla sottrazione totale o parziale di prodotti petroliferi alla imposizione indiretta gravante sulla relativa produzione o importazione, è rimasto immutato nella vigente normativa, così come è rimasto immutato il trattamento sanzionatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23, Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23 lett. B, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)