Sez. 3, Sentenza n. 5197 del 17/03/2015 (Rv. 634697 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - INFORTUNI O DANNI ALLA PERSONA | Invalidità permanente - Nozione - Decorrenza - Dalla cessazione di una malattia - Conseguenze - Esito letale della malattia - Indennizzo assicurativo - Esclusione.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - INFORTUNI O DANNI ALLA PERSONA
L'invalidità permanente costituisce uno stato menomativo, stabile e non remissibile, che si consolida soltanto all'esito di un periodo di malattia e non può quindi sussistere prima della sua cessazione; ne consegue che, se un contratto di assicurazione prevede il pagamento di un indennizzo nel caso di invalidità permanente conseguente a malattia, nessun indennizzo è dovuto se la malattia, senza guarigione clinica, abbia avuto esito letale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1919, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 137 com. 1, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)