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Sez. L - , Ordinanza n. 18560 del 10/07/2019 (Rv. 654486 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO (NOZIONE, DIFFERENZE CON L'OPERAIO, DISTINZIONI) - IN GENERE | Danno biologico - Liquidazione - Invalidità temporanea - Domanda specifica - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654486-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO (NOZIONE, DIFFERENZE CON L'OPERAIO, DISTINZIONI) - IN GENERE

La lesione dell'integrità psicofisica, da cui scaturisce il danno biologico, può determinare una invalidità tanto temporanea quanto permanente, pregiudizi che, pur avendo medesima natura giuridica, non si implicano a vicenda in quanto diversi in fatto; ne consegue che, ai fini del riconoscimento del danno da invalidità temporanea, si richiede una specifica domanda, supportata dalle relative allegazioni in fatto, senza che sia sufficiente quella di risarcimento del danno biologico complessivo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)