Sez. 3, Sentenza n. 1209 del 13/02/1985 (Rv. 439328 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE - COMUNICAZIONE DELLA RELATIVA ORDINANZA ALLA PARTE CONTUMACE - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE - COMUNICAZIONE DELLA RELATIVA ORDINANZA ALLA PARTE CONTUMACE - NECESSITÀ.*
Anche nel caso di controversie individuali di lavoro promosse dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533 - relativamente alle quali non troverebbe applicazione la pronunzia di incostituzionalità (sentenza 14 gennaio 1977 n. 14) del combinato disposto dell'art. 20 della legge medesima e dell'art. 426 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevedeva la comunicazione al contumace dell'ordinanza che, ai sensi di tale ultima norma, dispone la trasformazione del rito ordinario in quello speciale, posto che tale pronunzia concerne esclusivamente le cause già pendenti al momento di entrata in vigore di detta legge - ove la causa sia stata introdotta nelle forme ordinarie e si debba conseguentemente disporre il passaggio al rito speciale, la relativa ordinanza deve essere comunicata alla parte contumace, in applicazione di una regola che, sebbene non espressamente sancita per tale caso, costituisce tuttavia un principio generale del nostro ordinamento e perciò anche un criterio legittimo di ermeneutica conformemente al disposto dell'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale. (Conf 220/82, mass n 417906).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)