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Sez. 3, Sentenza n. 26611 del 06/11/2008 (Rv. 605319 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE | Ordinanza di trasformazione del rito - Comunicazione al contumace - Necessità - Eccezione di omessa comunicazione - Spettanza alla sola parte contumace - Sussistenza - Riconoscimento del relativo potere in favore della parte già costituita - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2008-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605319-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE

Nel rito locatizio l'ordinanza di trasformazione del rito prevista dall'art. 426 cod. proc. civ. deve essere comunicata alla parte contumace, in osservanza di un principio generale del nostro ordinamento; tuttavia la mancata comunicazione può essere eccepita solo dal soggetto interessato - ossia il contumace (che si costituisca successivamente) - e non dalla parte già costituita, che non vi ha interesse se non è compromesso il suo diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)