Sez. 3, Sentenza n. 26611 del 06/11/2008 (Rv. 605319 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE | Ordinanza di trasformazione del rito - Comunicazione al contumace - Necessità - Eccezione di omessa comunicazione - Spettanza alla sola parte contumace - Sussistenza - Riconoscimento del relativo potere in favore della parte già costituita - Esclusione - Limiti.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE
Nel rito locatizio l'ordinanza di trasformazione del rito prevista dall'art. 426 cod. proc. civ. deve essere comunicata alla parte contumace, in osservanza di un principio generale del nostro ordinamento; tuttavia la mancata comunicazione può essere eccepita solo dal soggetto interessato - ossia il contumace (che si costituisca successivamente) - e non dalla parte già costituita, che non vi ha interesse se non è compromesso il suo diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)