Sez. L, Sentenza n. 12880 del 19/12/1997 (Rv. 511059 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE | Assegno di invalidità - Requisito dei 52 versamenti settimanali nell'ultimo quinquennio - Sussistenza al momento della domanda amministrativa - Successivo perfezionamento del requisito dei 260 contributi complessivi - Non corrispondenza del requisito dei 52 versamenti settimanali al quinquennio precedente il perfezionamento del requisito dei 260 contributi complessivi - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE
In tema di assegno ordinario di invalidità, ha diritto alla prestazione l'assicurato che, avendo motivato il requisito contributivo cosiddetto relativo (52 versamenti settimanali nell'ultimo quinquennio) al momento della presentazione della domanda amministrativa, abbia successivamente perfezionato il requisito cosiddetto assoluto (260 contributi complessivi), a nulla rilevando che, rispetto al momento di perfezionamento del requisito assoluto, il termine iniziale del requisito relativo risulti temporalmente sfasato, in quanto decorrente da un periodo anteriore all'ultimo quinquennio.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)