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Sez. L, Sentenza n. 19017 del 22/09/2004 (Rv. 577291 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Condono previdenziale - Contributi relativi a periodi pregressi - Decorrenza della pensione dal versamento - Operatività retroattiva - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577291-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE

Nell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei lavoratori autonomi, non operando, come per i lavoratori dipendenti, la regola dell'automaticità delle prestazioni per i contributi dovuti, ancorché non pagati dal debitore, in caso di versamento, dopo la data del conseguimento del diritto alla pensione, di contributi relativi ad un periodo precedente, ove solo con detto versamento si perfezioni il requisito contributivo necessario per ottenere la prestazione, quest'ultima può decorrere solo dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento, anche se eseguito beneficiando della procedura di condono previdenziale, atteso che detta procedura non cagiona effetti retroattivi di sanatoria del versamento contributivo, ma vale soltanto a consentire di assolvere tardivamente l'obbligo contributivo mediante versamento di somme inferiori a quelle dovute.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)