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Sez. 5, Sentenza n. 4448 del 22/10/1993 Cc. (dep. 05/12/1993) Rv. 206096 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Osservanza - Decisione nulla - Perdita di efficacia della misura - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206096-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

In materia di misure cautelari personali, l'annullamento dell'ordinanza di riesame non determina la caducazione della misura poiché la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare ex art. 309 comma decimo cod. proc. pen. si verifica solo quando, nel termine indicato dal precedente comma nove), non venga adottata alcuna decisione, ma non quando il Tribunale si sia in qualunque modo pronunziato sulla richiesta di riesame, o dichiarandola inammissibile oppure decidendo nel merito: e ciò anche nel caso in cui la pronunzia sia affetta da nullità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)