Sez. U, Sentenza n. 38 del 25/10/1995 Cc. (dep. 27/11/1995) Rv. 202858 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza | Rinvio a giudizio - Riconsiderazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza
Il rinvio a giudizio dell'imputato disposto a conclusione dell'udienza preliminare, implicando un accertamento positivo della sussistenza di elementi tali da integrare quella qualificata probabilità di affermazione della responsabilità che è richiesta perché si possa configurare il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'art. 273 cod. proc. pen., preclude, in assenza di fatti nuovi sopravvenuti - la cui idoneità a fondare la revoca della misura cautelare rimane affidata al giudice del dibattimento - la possibilità di rimettere in discussione il requisito medesimo. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che analoga preclusione sussiste tutte le volte in cui la rivalutazione della gravità degli indizi si risolva in un contrasto con altre statuizioni, adottate da organi giurisdizionali nell'ambito dello stesso processo, a fondamento delle quali sia posta, in modo esplicito o implicito, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza; ed ha indicato, fra queste, la sentenza di condanna, il decreto che dispone il giudizio immediato, che è basato sull'"evidenza della prova" riscontrata dal giudice per le indagini preliminari, e l'instaurazione del giudizio direttissimo, il quale si fonda sull'arresto in flagranza convalidato dal giudice o sulla confessione, anch'essa verificata dal giudice).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)