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Sez. 2 - , Sentenza n. 7024 del 12/03/2019 (Rv. 653287 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE | Condizioni - Rivendica da parte di un terzo - Esito positivo - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653287-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE

L'operatività della garanzia per evizione presuppone l'esperimento positivo, da parte di un terzo, dell'azione di rivendica e cioè la privazione del compratore, dopo la stipula del contratto, in tutto o in parte della proprietà del bene acquistato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistessero i presupposti della garanzia per evizione in favore dell'acquirente della piena proprietà di un bene, avendo riconosciuto la contitolarità della proprietà del medesimo bene in capo al terzo rivendicante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1480, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)