Sez. 2, Sentenza n. 8574 del 26/04/2005 (Rv. 581269 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE | Condizioni - Rivendica da parte di un terzo - Esito positivo di essa - Necessità - Azione di regolamento di confini da parte di un terzo - Esito positivo - Garanzia per evizione - Applicabilità - - Esclusione - Fondamento.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE
In tema di compravendita, la garanzia per evizione postula che, a seguito dell'esito vittorioso dell'azione di rivendica da parte di un terzo, il compratore, dopo la stipula del contratto, sia stato privato, in tutto o in parte, della proprietà del bene acquistato; pertanto, l'esperimento, da parte di un terzo, dell'azione di regolamento di confini, non comportando la risoluzione di un contrasto sui titoli di proprietà ma solo sulla sua estensione, non consente di far valere la garanzia per evizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 1483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)