Sez. 5, Sentenza n. 18522 del 07/03/2017 Cc. (dep. 13/04/2017) Rv. 269897 - 01
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Dichiarazione di inammissibilità - Giudice dell'esecuzione - Identificazione con il giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile - Necessità, in sede esecutiva, di riesame dei fatti già valutati in sede di cognizione - Causa di incompatibilità - Mancata previsione Violazione degli artt. 3, 10, 24, 25 e 104 Cost. - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Ragioni.
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 665 cod. proc. pen., per asserita violazione degli artt. 3, 10, 24, 25 e 104 della Costituzione, sotto il profilo della mancata previsione di una incompatibilità del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta esecutiva a fungere da giudice dell'esecuzione della medesima, anche quando nella fase esecutiva si debba procedere a riesaminare il merito dei fatti; ciò in quanto non è ipotizzabile la ricusazione del giudice dell'esecuzione, posto che la competenza di quest'ultimo deriva inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice della fase cognitiva e che, nell'ambito di detta competenza, non può configurarsi alcuna divaricazione fra l'intervenuto giudicato e l'oggetto della deliberazione da adottarsi "in executivis".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 10, Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)