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Sez. 1, Sentenza n. 1935 del 25/03/1996 Cc. (dep. 23/05/1996) Rv. 204915 - 01

Esecuzione - In genere | Identificazione del giudice dell'esecuzione in quello che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile - Mancata previsione di incompatibilità in caso di necessario riesame dei fatti già valutati in sede di cognizione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1996-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204915-01

Esecuzione - In genere

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 665 cod. proc. pen., sollevata in relazione agli artt. 3, 10, 24, 25 e 104 della costituzione, sotto il profilo della mancata previsione di una incompatibilità del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta esecutiva a fungere da giudice dell'esecuzione della medesima anche quando nella fase esecutiva debbasi riesaminare il merito dei fatti (nella specie ai fini della decisione su istanza di revoca avanzata ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. in relazione a sentenza di applicazione della pena su richiesta per illegale detenzione di sostanza stupefacente di cui si assumeva, a sostegno di detta istanza, la destinazione ad uso personale); e ciò in quanto non è ipotizzabile la ricusazione del giudice dell'esecuzione, posto che la competenza di quest'ultimo deriva inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice della fase cognitiva e che, nell'ambito di detta competenza, non può configurarsi alcuna divaricazione fra l'intervenuto giudicato e l'oggetto della deliberazione da adottarsi "in executivis".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)