Sez. 3, Sentenza n. 5578 del 18/06/1996 (Rv. 498143 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - IN GENERE | Ordinanza di distribuzione giudiziale - Graduazione dei crediti - Impugnazione - Opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità - Ricorso diretto per Cassazione - Inammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - IN GENERE
L'ordinanza con la quale il giudice della esecuzione mobiliare, provvedendo alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati, risolve una contestazione in ordine ai criteri di distribuzione, che non atteneva né all'esistenza dei crediti, né a quella di diritti di prelazione, ma solamente alla graduazione dei crediti stessi, non decide una opposizione alla distribuzione ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ. e non ha carattere decisorio e contro di essa può essere proposta opposizione agli atti esecutivi, avendo ad oggetto il modo e non il merito dell'esecuzione, con la conseguenza che la immediata proposizione in sua vece del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. è inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 542, Cod. Proc. Civ. art. 512, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)