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Sez. 3, Sentenza n. 9201 del 15/09/1997 (Rv. 508043 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Esecuzione forzata - Controversie - Qualificazione del giudice dell' esecuzione - Carattere vincolante, al fine di individuare l' impugnazione esperibile.
Stato
decisa il 1997-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508043-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

Se il giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 630 e 617 cod. proc. civ., qualifica, pur se erroneamente, la controversia come insorta in sede di distribuzione del ricavato (art. 512 cod. proc. civ.), poiché questa introduce un ordinario giudizio di cognizione, e la qualificazione è vincolante al fine di individuare i mezzi di impugnazione, la sentenza che la definisce non è ricorribile in Cassazione, ma impugnabile secondo i criteri generali.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)