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Sez. 2, Sentenza n. 6887 del 22/11/1986 (Rv. 448991 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - PATTUIZIONE DI CORRISPETTIVO IN MONETA NON AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO - MANCATA INDICAZIONE DELLA CLAUSOLA "EFFETTIVA" O DI ALTRO EQUIPOLLENTE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1986-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448991-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - PATTUIZIONE DI CORRISPETTIVO IN MONETA NON AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO - MANCATA INDICAZIONE DELLA CLAUSOLA "EFFETTIVA" O DI ALTRO EQUIPOLLENTE - EFFETTI.*

Allorquando venga dedotta in contratto, come modalità e mezzo di pagamento del corrispettivo di un appalto, una moneta non avente corso legale nello stato ed essa non sia indicata con la clausola "effettiva" o altra equipollente, né risulti che le parti abbiano avuto riguardo ad una specie monetaria avente valore intrinseco, la norma da applicare alla fattispecie è quella di cui all'art. 1278 cod. civ., secondo la quale il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento, con conseguente impossibilità per il creditore di ottenere la rivalutazione del credito per la differenza tra il cambio all'epoca della stipulazione e quello all'epoca della soluzione. (V 3414/83, mass n 428302; (V 4704/77, mass n 388298; (V 1872/73, mass n 364913).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1278, Cod. Civ. art. 1279, Cod. Civ. art. 1280

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)