Sez. 2, Sentenza n. 4704 del 05/11/1977 (Rv. 388298 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - SOMMA DETERMINATA IN VALUTA ESTERA - SVALUTAZIONE DELLA MONETA NAZIONALE - DIFFERENZA TRA IL CAMBIO DELLA SCADENZA E QUELLO DEL PAGAMENTO - ONERE DEL DEBITORE - SVALUTAZIONE DELLA MONETA ESTERA - IRRILEVANZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - SOMMA DETERMINATA IN VALUTA ESTERA - SVALUTAZIONE DELLA MONETA NAZIONALE - DIFFERENZA TRA IL CAMBIO DELLA SCADENZA E QUELLO DEL PAGAMENTO - ONERE DEL DEBITORE - SVALUTAZIONE DELLA MONETA ESTERA - IRRILEVANZA.*
Il debitore di somma determinata in valuta estera, non avente corso legale nello stato, ha facolta di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo del pagamento e, se egli e in mora, nel caso di sopravvenuta svalutazione della moneta italiana, deve la differenza tra il cambio della scadenza e quello del pagamento, poiche, diversamente, dalla sua mora e dalla facolta accordatagli dall'art 1278 cod civ trarrebbe locupletazione ingiusta versando un importo non corrispondente alla valuta estera dovuta. Tale criterio, peraltro, non e applicabile quando la svalutazione concerna la moneta straniera, in quanto oggetto della obbligazione e, appunto, la moneta straniera e la scelta consentita dalla norma indicata e una facolta del debitore: ne consegue che, per il principio nominalistico, la mora debendi non puo trasformare il debito di valuta estera in un debito di valuta nazionale. (Conf 1872/73, mass n 364913; (Conf 842/66, mass n 321681).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)