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Sez. U, Sentenza n. 1390 del 21/04/1976 (Rv. 380098 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - PARTI IN CAUSA - SPETTANZA - TITOLARITA DELLA POSIZIONE SOGGETTIVA IN CAUSA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380098-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - PARTI IN CAUSA - SPETTANZA - TITOLARITA DELLA POSIZIONE SOGGETTIVA IN CAUSA - IRRILEVANZA.*

La legittimazione a proporre istanza di regolamento preventivo di giurisdizione va riconosciuta a ciascuna delle parti in causa, a prescindere da ogni questione sulla concreta titolarita della posizione soggettiva dedotta in giudizio, la cui soluzione, attinendo al merito, presuppone la giurisdizione. (V 1821/67, mass n 328716).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)