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Sez. U, Sentenza n. 1821 del 18/07/1967 (Rv. 328716 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - LEGITTIMAZIONE - SPETTANZA A TUTTE LE PARTI.*
Stato
decisa il 1967-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328716-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - LEGITTIMAZIONE - SPETTANZA A TUTTE LE PARTI.*

Sorta in un giudizio di merito questione di giurisdizione, la legittimazione a proporre l'istanza di regolamento preventivo spetta indifferentemente a tutte le parti. (Conf. 902-66,).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)