Sez. L, Sentenza n. 39 del 07/01/2009 (Rv. 607013 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criterio dell'intenzione delle parti basata sul senso comune delle parole e delle loro connessioni - Rilevanza primaria - Contratto di previdenza aziendale - Interpretazione di clausola contrattuale relativa a misura della pensione aziendale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione del contratto di previdenza aziendale, il criterio della ricerca dell'intenzione delle parti, basata sul senso comune delle parole e delle loro connessioni, deve precedere, e non seguire, il criterio integrativo del contesto normativo, del comportamento successivo e del fine perseguito. Ne consegue che, nell'interpretare una clausola contrattuale che preveda l'insensibilità della retribuzione assunta a base della pensione aziendale garantita, se eccedente il tetto oltre il quale l'INPS applica una riduzione della pensione, non è possibile conferire al termine "riduzione" il significato di "mancato incremento", dovendosi accertare se il contratto preveda l'eventualità di computare tutta la retribuzione rilevante ai fini previdenziali, nei limiti e nelle proporzioni di tale rilevanza, e quindi secondo le tabelle di utilizzazione di cui alla legge n. 67 del 1988, integrata dal d.lgs. n. 503 del 1992.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 14 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)