Sez. L, Sentenza n. 536 del 21/01/1998 (Rv. 511793 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato - Difficoltà di fatto all'esercizio del diritto - Configurabilità - Conseguenze - Decorso della prescrizione prima della sentenza della Corte costituzionale - Ammissibilità - Fattispecie in materia di assicurazione contro le malattie professionali.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
Il principio, secondo cui il vizio d'illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto assicurato dalla norma così come risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale e, pertanto, non impedisce il decorso della prescrizione dal momento in cui (sotto ogni altro profilo) sussistano i presupposti per l'esercizio del medesimo diritto, trova applicazione anche in ipotesi di pronuncia, cosiddetta additiva, della Corte costituzionale che assicuri la tutela giuridica anche in relazione ad una fattispecie non prevista dalla disposizione di legge impugnata, dato che la Corte costituzionale ha una funzione giurisdizionale e non legislativa e, con le pronunce additive, propriamente non crea norme nuove, ma (in genere in applicazione del principio d'uguaglianza) "libera" un contenuto presente "in nuce" nella norma impugnata. (Principio enunciato con riferimento a Corte Cost. n. 206 del 1988, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2933, Costituzione art. 136, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)