Sez. L, Sentenza n. 4031 del 03/04/1993 (Rv. 481683 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Delle prestazioni | Dell'azione per il conseguimento della rendita per inabilità derivante da malattia professionale - Decorrenza - Sentenza n. 206 del 1988 della Corte Costituzionale - Influenza - Esclusione - Omissione della denuncia amministrativa - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Delle prestazioni
Anche dopo la sentenza n. 206 del 1988 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 135 del d.P.R. n. 1124 del 1965, la prescrizione dell'azione per il conseguimento della rendita per inabilità derivante da malattia professionale continua a decorrere dalla manifestazione della malattia, e cioè dal momento in cui questa emerga con segni o sintomi univoci, tali da rendere edotto l'assicurato della sua esistenza e della sua incidenza sull'attitudine lavorativa, o, nell'ipotesi in cui la soglia di indennizzabilità sia stata raggiunta anteriormente alla manifestazione dell'infermità, dalla data del primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della stessa; sul decorso del termine della prescrizione non incide l'omissione della denuncia amministrativa, che vale solo a segnare la data di inizio della corresponsione della rendita.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)