Sez. 1, Sentenza n. 174 del 10/01/1991 (Rv. 470434 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione | In genere - Art. 24 della legge n. 689 del 1981 - Opposizione ad ordinanza - Negoziazione - Esistenza del reato subordinata all'accertamento di una violazione non costituente reato - Forza attrattiva del processo penale - Esistenza del reato indipendente dall'accertamento di una violazione non costituente reato - Sospensione ex art. 295 del giudizio di opposizione ad ingiunzione - Operatività - Accertamento della sussistenza delle condizioni -Onere probatorio a carico della parte istante.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione
L'art. 24 della legge n. 689 del 1981 assegna al processo penale una forza attrattiva dell'oggetto di quello dell'opposizione ad ordinanza- ingiunzione nella sola ipotesi in cui l'esistenza del reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e non anche in quella inversa, nella quale l'eventuale sospensione del giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., costituisce bensì una forma di coordinamento di tale giudizio con quello penale, ma è subordinata, nella sua operatività, alla circostanza che la parte istante per la sospensione stessa, pure in presenza del carattere obbligatorio di questa, provi la ricorrenza di tutte le relative condizioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)