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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5289 del 03/04/2012 (Rv. 621955 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Sanzioni amministrative - Opposizione - Connessione obiettiva tra esistenza del reato e accertamento della violazione amministrativa - Art. 24 della legge n. 689 del 1981 - Conseguenze - Competenza del giudice penale sulla violazione amministrativa - Sussistenza - Sospensione ex art. 295 del giudizio di opposizione ad ingiunzione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621955-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In tema di sanzioni amministrative, allorché il giudice civile, ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, rilevi la connessione obiettiva per pregiudizialità della violazione amministrativa con l'accertamento dell'esistenza di un reato, che opera anche nella fase delle indagini ed è idonea ad escludere la sua competenza, non sussistono i presupposti per la sospensione del processo, di cui all'art. 295 cod. proc. civ., dovendo egli limitarsi a trasmettere gli atti al giudice competente a decidere del reato, il quale è altresì competente a decidere sulla predetta violazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)