Sez. 2, Sentenza n. 4831 del 15/02/1984 Ud. (dep. 24/05/1984) Rv. 164368 - 01
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - APPREZZAMENTO DELL'ENTITÀ DEL FATTO - ANALITICA ESPOSIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI SCELTI PER LA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO - SUFFICIENZA.*
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - APPREZZAMENTO DELL'ENTITÀ DEL FATTO - ANALITICA ESPOSIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI SCELTI PER LA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO - SUFFICIENZA.*
Il giudizio con il quale il giudice di merito apprezza l'entità dell'intero fatto circostanziato in rapporto agli elementi ed alle circostanze che lo compongono, al fine di determinare il grado di responsabilità dell'imputato e l'adeguatezza della pena, rientra nell'ambito della discrezionalità dello stesso giudice e per esso non è richiesta una analitica esposizione dei criteri di valutazione adottati, ma è sufficiente la sola indicazione degli elementi scelti per la formazione del giudizio stesso e della eseguita valutazione delle circostanze che concorrono nel reato, in modo che risulti che il giudice, nell'espressione del suo globale giudizio, abbia tenuto conto di tutte le componenti del fatto criminoso.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)