Sez. 6, Sentenza n. 10009 del 07/03/1990 Ud. (dep. 10/07/1990) Rv. 184838 - 01
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - APPREZZAMENTO DELL'ENTITÀ DEL FATTO - ANALITICA ESPOSIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI SCELTI PER LA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO - SUFFICIENZA.*
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - APPREZZAMENTO DELL'ENTITÀ DEL FATTO - ANALITICA ESPOSIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI SCELTI PER LA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO - SUFFICIENZA.*
Il giudizio con il quale il giudice di merito apprezza l'entità dell'intero fatto in relazione a tutti gli elementi e alle circostanze che lo compongono, al fine di determinare il grado di responsabilità dell'imputato e l'adeguatezza della pena, rientra nell'ambito della discrezionalità dello stesso giudice e per essa non è richiesta una analitica esposizione dei criteri di valutazione adottati, ma è sufficiente la sola indicazione degli elementi scelti per la formulazione del giudizio globale, tenendo conto di tutte le componenti del fatto criminoso. (Conf mass n 164368).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)