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Sez. 3, Sentenza n. 2607 del 22/04/1980 (Rv. 406354 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI E AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - ACCERTAMENTO - SOGGETTI RIMASTI ESTRANEI AL GIUDIZIO PENALE - VINCOLATIVITA - ESCLUSIONE - DEDUZIONE RELATIVA - LEGITTIMAZIONE - DI DETTI SOGGETTI - CARATTERE ESCLUSIVO - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DEDUZIONE DELLA NON VINCOLATIVITA DELL'ACCERTAMENTO DEL FATTO MATERIALE A CARICO DEL RESPONSABILE CIVILE, RIMASTO ESTRANEO AL GIUDIZIO PENALE, PROPOSTA DALLA VITTIMA DI UN INCIDENTE STRADALE COSTITUITASI PARTE CIVILE CONTRO IL CONDUCENTE DEL VEICOLO INVESTITORE.*
Stato
decisa il 1980-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406354-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI E AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - ACCERTAMENTO - SOGGETTI RIMASTI ESTRANEI AL GIUDIZIO PENALE - VINCOLATIVITA - ESCLUSIONE - DEDUZIONE RELATIVA - LEGITTIMAZIONE - DI DETTI SOGGETTI - CARATTERE ESCLUSIVO - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DEDUZIONE DELLA NON VINCOLATIVITA DELL'ACCERTAMENTO DEL FATTO MATERIALE A CARICO DEL RESPONSABILE CIVILE, RIMASTO ESTRANEO AL GIUDIZIO PENALE, PROPOSTA DALLA VITTIMA DI UN INCIDENTE STRADALE COSTITUITASI PARTE CIVILE CONTRO IL CONDUCENTE DEL VEICOLO INVESTITORE.*

La non vincolativita, nel giudizio civile, dell'accertamento dei fatti materiali oggetto del giudizio penale, in conseguenza della pronuncia d'incostituzionalita (sentenza della Corte costituzionale n 55 del 22 marzo 1971) dell'art 28 cod proc pen, e stabilita esclusivamente a vantaggio dei soggetti rimasti estranei al giudizio penale perche non posti in condizione d'intervenirvi, i quali, pertanto, sono gli unici interessati a dolersi dell'eventuale violazione di siffatto principio. (nella specie, la vittima di un incidente stradale, che aveva partecipato come parte lesa al giudizio penale svoltosi a carico del conducente del veicolo investitore, assolto con formula dubitativa, aveva lamentato che l'accertamento dei fatti contenuti nella sentenza penale fosse stato dal giudice civile ritenuto vincolante nei confronti del responsabile civile, estraneo al giudizio penale e da essa convenuto nel successivo giudizio di risarcimento).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)