Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 86 del 1983
Massime (1)
Massima n. 14619
- Affissioni pubbliche
- Appaltatori privati
- Subentrare di essi in diritti propri del comune
- Ordinanza di rinvio
- Difetto di motivazione sulla rilevanza.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 28, 51, comma primo, 54, comma secondo, 76 e 97, commi primo e secondo, Cost., dell'art. 38, commi primo, terzo, quarto e quinto del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, in quanto, col prevedere che il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti previsti dal decreto, attribuirebbe all'appaltatore privato poteri spettanti alla pubblica amministrazione. Difetta, invero, nell'ordinanza di rinvio - priva peraltro di qualsiasi accenno alla fattispecie concreta - la necessaria motivazione della rilevanza.
Norme impugnate
- art. 38, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639
- art. 38, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639
- art. 38, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639
- art. 38, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639
Parametri
- art. 97, comma 2, Cost.
- art. 97, comma 1, Cost.
- art. 54, comma 2, Cost.
- art. 51, comma 1, Cost.
- art. 76 Cost.
- art. 28 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi primo, terzo, quarto e quinto del d.P.R.26 ottobre 1972, n.639 (Imposta comunale sulle pubblicità e diritti pubbliche affissioni) promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1976 dal Tribunale di La Spezia, nel procedimento civile vertente tra il Touring Club Italiano e la Soc. r. l. ICA, iscritta al n. 601 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 10 novembre 1976.
Visti l'atto di costituzione della Soc.r.l. ICA e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri,
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo.
punto 1
Ritenuto che, coll'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di La Spezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, così come nella stessa epigrafe precisato, in quanto la norma impugnata, prevedendo nel suo terzo comma che il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti previsti dal decreto, attribuirebbe a privati appaltatori poteri propri della pubblica amministrazione, con ciò violando i parametri costituzionali sopra indicati,
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che la questione sia dichiarata infondata,
che è pure intervenuta la soc.r.l. ICA, nella sua qualità di convenuta nel giudizio a quo, associandosi alle richieste del Presidente del Consiglio.
punto 2
Considerato che, però, dev'essere preliminarmente osservato che l'ordinanza si è limitata ad affermare apoditticamente che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla prospettata questione di legittimità costituzionale, senza menomamente motivare sul punto e senza alcun riferimento alla fattispecie che consenta alla Corte di valutare la effettiva rilevanza della questione,
che, perciò, in aderenza all'ormai costante indirizzo di questa Corte, la sollevata questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di La Spezia coll'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze